Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Il Registro dei delle Disposizioni anticipate di trattamento, è stato istituito con la Legge n.219/2017, ed è in vigore dal 31 gennaio 2018

La legge sul bio testamento, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) è in vigore dal 31 gennaio 2018.
Le legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa “esprimere  le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari“.
Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

Come esprimere le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)

In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata “disponente” può esprimere le “Disposizione anticipate di trattamento – Dat”.
Tali disposizioni possono essere redatte:

  1. In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio (2699 del c.c.). Tale articolo del codice civile, pur prevedendo oltre al notaio, “altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”, tale “altro pubblico ufficiale” non può essere l’incaricato del sindaco o l’ufficiale di anagrafe o di stato civile. Per “altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” si intende, secondo le rispettive leggi ad hoc, ad esempio, il segretario comunale per gli atti pubblici in cui è parte il Comune o il titolare delle IACP per le alienazioni della case popolari, ma mai l’impiegato comunale incaricato dal sindaco. Ricordiamo anche che il Console all’estero svolge anche funzioni notarili.
  2. In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio (art. 2703 del c.c.). Anche qui valgono le stesse osservazioni espresse al punto precedente. In più, l’incaricato del sindaco non è abilitato ad autenticare firme su scritture private, ma su istanze o dichiarazioni sostitutive dirette non a organi della P.A. o gestori di pubblici servizi o a detti organi ai fini della riscossione di benefici economici. Solo se il legislatore avesse previsto espressamente la competenza del funzionario incaricato dal sindaco, allora detta scrittura privata sarebbe stata autenticata dal funzionario comunale, come è avvenuto, ad esempio, per la vendita di autoveicoli e rimorchi con la legge Bersani del 2006.
  3. In forma di scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo. Si prevede, quindi, che la disposizione non sia autenticata, ma sia consegnata personalmente all’Ufficio dello stato civile.
  4. In forma di scrittura privata non autenticata ma consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.

 Indicazioni utili sulle Dat

  1. i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Montiano);
  2. l’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le Dat (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
  3. il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
  4. data e firma.

Il fiduciario

Chi esprime le Dat può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e in grado di intendere e di volere, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle Dat o con atto successivo allegato alle Dat.

Il nominativo del Fiduciario che abbia accettato l’incarico, viene trasmesso alla Banca dati nazionale, a cui potrà accedervi.

Se le Dat non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

La scelta del fiduciario, non obbligatoria, deve ricadere su una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Questa persona, che può comunque essere revocata o sostituita in qualsiasi momento, verrà eventualmente chiamata in causa quando il paziente non sarà più in grado di esprimersi. Il fiduciario, in accordo con il personale sanitario, potrà eventualmente modificare le disposizioni anticipate di trattamento riportate tempo prima da quello che nel frattempo è divenuto un paziente non in grado di determinare le scelte fondamentali da compiere per la propria salute.L’incarico di fiduciario deve essere formalmente accettato, anche successiviamente al deposito della Dat presso il Comune, dallo stesso incaricato; la mancata accettazione da parte del fiduciario comporta l’impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca dati nazionale.

Può anche essere nominato un Fiduciario supplente, il cui nominativo non viene trasmesso alla Banca dati nazionale, e che ad essa non potrà accedervi.


Dove e come depositare le Dat

Nel Comune di Montiano le Dat vanno consegnate personalmente, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell’ufficiale dello stato civile, presso l’Ufficio di Stato Civile. Chi le consegna deve essere in possesso  di un documento di riconoscimento valido;

Per depositare le Dat è necessario compilare e presentare l’apposito modulo.
Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta (avvio di procedimento) con l’indicazione dell’ufficio dove la documentazione è depositata e conservata. L’avvio di procedimento viene trasmesso anche ai fiduciari indicati dal disponente.

Sulla base di quanto disposto dal d.m. n.168 del 10/12/2019:


Il cittadino che voglia depositare la propria Dat deve:

  1. redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari per accettazione, se nominati dal Disponente;
  2. presentarsi all’Ufficio di Stato Civilecon un valido documento di identità (la disposizione può essere presentata anche da altra persone con delega scritta dal Disponente, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell’ufficiale di stato civile);
  3. consegnare all’Ufficio di Stato Civile l’originale della Disposizione Anticipata di Trattamento. Alla disposizione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari. Non è possibile presentare la Disposizione in busta chiusa.
  4. L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle Dat presso il Ministero della Salute. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute (avvio di procedimento) dell’avvenuto deposito della DAT.

Si precisa che l’addetto ricevente:


Revoca registrazione

L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento, ritirando la disposizione depositata in precedenza.


Modifica della Disposizione anticipata di trattamento

Il Disponente può modificare la propria Dat in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della Dat precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro nazionale seguendo la stessa procedura iniziale.


La Banca dati nazionale delle Dat

La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell’articolo 1 ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Il  Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.

La banca dati Dat ha la funzione di:

La banca dati registra anche copia della nomina dell’eventuale fiduciario e dell’accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.


Alimentazione della Banca dati nazionale Dat


Attenzione: la mancata accettazione da parte del fiduciario comporta l’impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca dati nazionale.

Modalità di trasmissione delle Dat raccolte dai comuni e dagli uffici consolari italiani all’estero

Gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all’estero, per trasmettere le Dast alla Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della Dat, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.


Modalità di consultazione delle DAT registrate nella banca dati nazionale

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Attenzione: la mancata


Validità dei Testamenti Biologici depositati precedentemente all’entrata in vigore della legge 219/2017

Tenuto conto che l’art. 6 della legge 219/2017 prevede che “…ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il Comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge…”, i Testamenti Biologici depositati presso il Comune di Mirandola sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 198/2015, sono da ritenersi validi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima legge.


Costi

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp

 

Dove:


Piazza Maggiore n. 3

47020 MONTIANO

Orari:

 

  • Lunedì dalle ore 8.15 alle ore 17,00
  • Mercoledì e Sabato dalle ore 8.15 alle ore 13,15
Stemma Info Montiano

Ultimo aggiornamento: 26/01/2024, 10:08

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